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TRASPORTI ECCEZIONALI: NOVITà PER IL  2022

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 121/2021 era stato approvato un emendamento secondo il quale per i complessi di veicoli a 5 assi la massa massima è pari a 72 tonnellate, mentre quella per i complessi di veicoli da 6 o più assi è di 86 tonnellate, eliminando quindi la possibilità di trasportare fino a un massimo di 108 tonnellate nei complessi di veicoli ad otto assi. Si trattava però di una formulazione normativa connotata da qualche imprecisione e che aveva sollevato le obiezioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Per questo motivo l’art. 7-bis del decreto fiscale ripristina l’art. 10, comma 2, lettera b)del codice della strada alla formulazione previgente alla conversione in legge del D.L. 121/2021, aggiungendo però alcune cautele procedimentali per lo svolgimento dell’attività di trasporto in condizioni di eccezionalità.
Viene infatti esclusa, innanzitutto, l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso: per questo motivo, d’ora innanzi l’autorizzazione ai trasporti eccezionali dovrà avvenire con provvedimento espresso.
Viene poi inserito il nuovo comma 10-bisdell’art. 10, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIMS), su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentite l’ANSFISA e la Conferenza unificata, con proprio decreto adotta entro il 31 marzo 2022 apposite linee guida per assicurare:
  • l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio;
  • la valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalitàconla conservazione delle sovrastrutture stradali,
    la stabilità dei manufatti,
    la sicurezza della circolazione.
Tali linee guida definiscono, in particolare:
  1. le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità;
  2. le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate, effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massaprevisti dalla citata lettera b), comprese:le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell’autorizzazione;
    le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
    le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
  3. le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.
Vengono previste, da ultimo, alcune norme transitorie per disciplinare gli aspetti intertemporali che emergono dalla ravvicinata successione. Nello specifico, fino alla data di entrata in vigore del decreto del MIMS (ex art. 10, comma 10-bis) e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina previgente. Conservano inoltre efficacia, fino alla rispettiva scadenza, le autorizzazioni alla circolazione che erano state rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto del MIMS, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

MASSA COMPLESSIVA TRASPORTI ECCEZIONALI (ART: 7-BIS)
  1. Numero di assi: 3 Limite tonnellate: 38
  2. Numero di assi: 4 Limite tonnellate: 48
  3. Numero di assi: 6 Limite tonnellate: 86
  4. Numero di assi: 8 Limite tonnellate: 108

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